Lavori edili non completati o eseguiti non a regola d'arte
Il sogno di una casa rinnovata si è trasformato in un incubo? Un lavoro edile che doveva migliorare il tuo immobile ti sta causando solo problemi? Quando l'impresa non rispetta i patti, agiamo noi per difendere i tuoi diritti e il tuo investimento.
Hai investito tempo, denaro ed energie in un progetto di ristrutturazione o costruzione, affidandoti a un'impresa che ti aveva fatto delle promesse. Ora, però, la realtà è ben diversa.
Forse ti ritrovi ad affrontare:
(1) Vizi evidenti
Crepe sui muri appena tinteggiati, infiltrazioni d'acqua da un tetto rifatto, pavimenti posati male, impianti non funzionanti.
(2) Difformità dal progetto
Lavori eseguiti in modo diverso da quanto concordato nel contratto o nel capitolato, con materiali più scadenti o finiture non richieste.
(3) Ritardi ingiustificati
Il cantiere procede a rilento o è stato completamente abbandonato, lasciandoti con una casa inagibile e senza una data di fine lavori.
(4) Costi che lievitano
L'impresa richiede pagamenti extra per lavori non previsti o contesta il preventivo iniziale senza una valida ragione.
Vivere queste situazioni è snervante e fonte di enorme stress. Sappi però che non si tratta solo di sfortuna: è una chiara violazione dei tuoi diritti di committente, e la legge ti offre degli strumenti per proteggerti.
Per capire come assisterti e tutelare i tuoi diritti, bisogna però prima inquadrare il tipo di contratto che hai concluso, anche se solo verbalmente.
Contratto d'appalto (artt. 1655 e ss. c.c.)
Se ti sei affidato a un'impresa edile con una sua organizzazione di mezzi e personale, questo è il tuo caso. L'impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori "a regola d'arte". Se non lo fa, hai queste garanzie:
Garanzia per vizi e difformità (art. 1667 c.c.)
Hai 60 giorni da quando scopri un difetto per denunciarlo all'impresa (ti consiglio di farlo sempre con PEC o raccomandata A/R) e 2 anni dalla consegna dei lavori per avviare una causa.
Garanzia decennale per gravi difetti (art. 1669 c.c.)
Per problemi strutturali seri che mettono a rischio la stabilità o l'uso della casa (crepe importanti, gravi infiltrazioni, problemi alle fondamenta), la garanzia vale 10 anni. In questo caso, hai 1 anno dalla scoperta per fare la denuncia.
Contratto d'Opera (artt. 2222 e ss. c.c.)
Se hai incaricato un piccolo artigiano (ad esempio, l'idraulico per i rifacimento di un bagno, o l'elettricista per un lavoro sull'impianto elettrico della tua abitazione), si parla di contratto d'opera. Anche qui sei tutelato, ma i tempi sono più stretti:
Garanzia per Vizi e Difformità (art. 2226 c.c.)
Hai solo 8 giorni dalla scoperta per denunciare i difetti e 1 anno dalla consegna per agire in tribunale.
Gli obblighi informativi di un professionista verso il cliente
La responsabilità di un professionista (impresa o anche solo piccolo artigiano) non si ferma alla semplice esecuzione del lavoro. Spesso, come cliente, ti trovi in una posizione di debolezza, quella che in termini legali chiamiamo "asimmetria contrattuale", perché non hai le competenze tecniche per valutare ogni dettaglio.
Per questo, la legge e i giudici richiedono al professionista molto di più:
Un dovere di consiglio: Non è un semplice esecutore, ma un consulente che deve informarti su ogni possibile rischio o problema, anche se il lavoro che gli hai chiesto viene eseguito perfettamente.
Massima trasparenza: Deve metterti al corrente di tutto ciò che potrebbe rendere il suo intervento inutile o addirittura dannoso per te.
In pratica, se l'artigiano si accorge che una tua richiesta, pur legittima, potrebbe causare problemi futuri, ha il dovere di fermarsi e avvisarti. Se non lo fa, è responsabile dei danni. Purtroppo, far valere questi diritti può essere complicato, soprattutto perché c'è sempre il rischio che l'appaltatore, nel momento in cui emergono i vizi, non sia più solvibile o sia sparito, rendendo difficile ottenere un risarcimento.
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