Prodotto difettoso

Quando un acquisto si rivela un problema, la delusione e la frustrazione possono essere grandi, soprattutto se chi te l'ha venduto o prodotto si rifiuta di assumersi le proprie responsabilità. Il nostro Studio Legale è specializzato nella tutela dei consumatori e ti guida a ottenere ciò che ti spetta.

Hai acquistato un prodotto che non funziona, è diverso da come ti era stato descritto o, peggio ancora, ha causato un danno a te o ai tuoi beni? La legge ti offre strumenti potenti per proteggerti. Ma è fondamentale capire chi è il tuo interlocutore e quali diritti puoi far valere.

Il prodotto non funziona o non ha le caratteristiche promesse

Hai acquistato un prodotto (uno smartphone, un elettrodomestico, un automobile) che smette di funzionare dopo poco tempo, non ha le caratteristiche promesse o presenta un difetto che ne impedisce l'uso normale.

In questa situazione, il tuo unico responsabile è il venditore, cioè il negozio (fisico o online) da cui hai effettuato l'acquisto. Il venditore non può "scaricare" il problema sul produttore o su un centro assistenza, ma deve gestire direttamente la tua richiesta.

I tuoi diritti

Il Codice del Consumo stabilisce una gerarchia di rimedi. In primo luogo, hai diritto, a tua scelta, a:

1) Riparazione in garanzia: il venditore deve riparare il prodotto a sue spese, senza costi per te (né di spedizione, né di manodopera);

2) Sostituzione: se la riparazione è impossibile o troppo onerosa, puoi chiedere la sostituzione con un prodotto identico o equivalente.

Solo se la riparazione e la sostituzione non sono possibili, o se il venditore non vi provvede in tempi congrui, puoi richiedere:

-  la riduzione del prezzo, vale a dire ottenere un rimborso parziale e tenere il prodotto);

-  la risoluzione del contratto, restituire il prodotto e ottenere il rimborso totale del prezzo pagato.

È cruciale agire tempestivamente: la garanzia legale dura due anni dalla consegna e hai due mesi di tempo dalla scoperta del difetto per comunicarlo al venditore.

Il prodotto difettoso causa un danno a persone o cose

La situazione cambia radicalmente quando un prodotto non è solo difettoso, ma si rivela pericoloso e causa un danno a persone o cose. 

In questo caso, il problema non è più la mancata funzionalità, ma la sicurezza. Parliamo di una batteria che esplode danneggiando i mobili, di un alimento contaminato che provoca un'intossicazione o di un apparecchio elettrico che causa una lesione. 

Qui, la responsabilità non è più del venditore, ma risale direttamente al produttore del bene o, se questo ha sede fuori dall'Europa, a chi lo ha importato e distribuito. L'obiettivo non è più ottenere la riparazione del prodotto, bensì il risarcimento completo per tutti i danni che la sua pericolosità ha causato, siano essi lesioni fisiche o la distruzione di altri tuoi beni. I termini per agire sono diversi: hai tre anni dal momento in cui sei venuto a conoscenza del danno e dell'identità del produttore, ma il diritto si estingue in ogni caso dopo dieci anni da quando il prodotto è stato messo in commercio.

In sostanza, mentre nel primo caso si chiede al venditore di rispettare il contratto di vendita, nel secondo si chiede al produttore di rispondere del danno causato dalla sua negligenza.

Il fondamento di questa disciplina è la Direttiva europea 85/374/CEE, un atto normativo che ha armonizzato le legislazioni dei Paesi membri introducendo un principio di responsabilità oggettiva. Ciò significa che il produttore è tenuto a risarcire il danno causato da un suo prodotto difettoso a prescindere da una sua specifica negligenza. La responsabilità sorge per il semplice fatto di aver immesso sul mercato un bene insicuro. L'Italia ha trasposto questa visione nel Codice del Consumo (artt. 114-127), che oggi rappresenta il riferimento normativo per chiunque subisca un danno di questo tipo.

Per garantire la più ampia tutela possibile, la legge delinea una figura di "produttore" molto estesa. La responsabilità non ricade solo sul fabbricante del prodotto finito, ma si allarga a chi ha fornito una sua componente o materia prima, a chi ha apposto il proprio marchio presentandosi come "produttore apparente" e, figura cruciale nel mercato globale, all'importatore che ha introdotto il bene nell'Unione Europea. Qualora questi soggetti non siano identificabili, la responsabilità può ricadere persino sul semplice fornitore.

Il perno della normativa è il concetto di difetto. Un prodotto è considerato difettoso non perché imperfetto, ma quando non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi. Questa valutazione tiene conto di tutte le circostanze, come la chiarezza delle istruzioni, l'uso che ragionevolmente si può prevedere e il momento della sua commercializzazione. Un prodotto non è difettoso solo perché, in seguito, ne è stato lanciato uno più moderno e sicuro.

Agire tempestivamente è cruciale. La legge impone due termini stringenti: il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, che decorrono dal giorno in cui il danneggiato ha avuto piena consapevolezza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. Esiste poi un termine di decadenza definitivo di dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto, oltre il quale ogni diritto si estingue, a prescindere da qualsiasi scoperta successiva

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