Vizi Costruttivi
La nostra casa era così decrepita che le termiti si tenevano per mano per non cadere.
- Phyllis Diller

Paul Cézanne - La casa con in muri incrinati (1890-1900)
La scoperta di difetti in un immobile, nuovo o ristrutturato, rappresenta una delle problematiche più complesse e delicate per chi ha investito i propri risparmi in un progetto edilizio. L'ordinamento italiano, principalmente attraverso il Codice Civile, offre una serie di tutele a favore del committente o dell'acquirente, ma le subordina a condizioni e termini molto rigorosi. La chiave per una tutela efficace risiede nella comprensione della distinzione fondamentale che la legge opera in base alla gravità del vizio.
La responsabilità per gravi difetti (art. 1669 c.c.)
La norma più importante a protezione del proprietario di un immobile è l'articolo 1669 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità dell'appaltatore per la rovina e i difetti di cose immobili destinate per loro natura a lunga durata. Questa tutela si applica ai vizi più gravi, quelli che possono compromettere la stabilità stessa dell'edificio o che, pur non minacciandone il crollo, ne pregiudicano in modo significativo il normale godimento e la sua funzionalità.
Non si parla quindi solo di "rovina" totale o parziale dell'edificio. La giurisprudenza ha esteso l'applicazione di questa norma a una vasta casistica di difetti strutturali gravi, come ad esempio profonde lesioni nelle murature, il distacco di parti significative della facciata, gravi infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto o dalle fondamenta che rendono gli ambienti insalubri, o ancora seri malfunzionamenti dell'impianto di riscaldamento che ne impediscono l'uso. Il criterio fondamentale è che il vizio incida sugli elementi strutturali dell'opera o su quelli accessori che ne garantiscono la funzionalità a lungo termine.
La responsabilità prevista da questa norma è di natura extracontrattuale, il che comporta due conseguenze molto importanti. In primo luogo, la garanzia non è dovuta solo dall'appaltatore al committente originario, ma si estende anche a favore dei successivi acquirenti dell'immobile. In secondo luogo, la responsabilità può essere attribuita non solo all'impresa costruttrice, ma anche ad altre figure professionali che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera, come il progettista o il direttore dei lavori, qualora si dimostri un loro concorso di colpa.
Per poter attivare questa tutela, è essenziale rispettare due termini temporali. Il primo è un termine di decadenza: il vizio deve essere denunciato all'appaltatore entro un anno dalla sua scoperta. Il momento della "scoperta" non coincide necessariamente con la prima manifestazione del difetto, ma con il giorno in cui il proprietario acquisisce una conoscenza sufficientemente completa della sua gravità e della sua causa, spesso a seguito di una perizia tecnica. Successivamente, scatta un termine di prescrizione: l'azione legale per ottenere il risarcimento del danno deve essere avviata entro un anno dalla denuncia. L'intera garanzia, infine, ha una durata complessiva di dieci anni dal compimento dell'opera.
La garanzia per difformità e vizi comuni (artt. 1667-1668 c.c.)
Per tutti i difetti che non presentano la gravità richiesta dall'articolo 1669, si applica la garanzia contrattuale prevista per il contratto d'appalto. Questa tutela copre le difformità dell'opera rispetto al progetto concordato e i vizi che, pur non essendo strutturali, ne diminuiscono il valore o la rendono inidonea all'uso pattuito. Rientrano in questa categoria vizi come una pavimentazione posata in modo errato, difetti di tinteggiatura, infissi non conformi o piccole imperfezioni che non compromettono la funzionalità globale dell'immobile.
Anche in questo caso, i termini per agire sono molto stringenti e ancora più brevi. Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi all'appaltatore è di soli sessanta giorni dalla scoperta. Il termine di prescrizione per l'azione legale è invece di due anni dalla consegna dell'opera. Quest'ultimo termine è particolarmente insidioso, poiché l'azione si prescrive indipendentemente dalla data di scoperta del vizio. Se un difetto viene scoperto dopo che sono trascorsi due anni dalla consegna, non sarà più possibile agire in giudizio.
Una volta denunciati tempestivamente i vizi, il committente ha a disposizione diverse azioni. Può chiedere che i difetti siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure può domandare una riduzione proporzionale del prezzo pattuito. Solo nel caso in cui i vizi siano talmente gravi da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, è possibile chiedere la risoluzione del contratto. In ogni caso, il committente ha sempre diritto al risarcimento del danno, a condizione che dimostri la colpa dell'appaltatore.
In conclusione, la normativa italiana offre un solido impianto di tutele contro i vizi costruttivi, ma la sua efficacia dipende interamente dalla prontezza del proprietario. È fondamentale, alla prima avvisaglia di un problema, agire senza indugio, formalizzando la denuncia tramite comunicazioni scritte e tracciabili (come una raccomandata A/R o una PEC) e affidandosi tempestivamente alla consulenza di un tecnico e di un legale per valutare la natura del vizio e intraprendere il percorso giuridico più corretto entro i termini perentori stabiliti dalla legge.
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