Tutela dei consumatori
I miei oggetti meccanici hanno la tendenza a guastarsi. Il mio rasoio elettrico funziona al contrario e mi fa venire la barba delle cinque del pomeriggio alle nove di mattina.
- Woody Allen

Raoul Dufy - Cartelloni pubblicitari a Trouville (1903)
Le pratiche commerciali scorrette
Vi sentite impotenti di fronte a una grande azienda? Avete acquistato un prodotto che non funziona o ricevuto un servizio deludente? La sensazione di frustrazione nel trovarsi soli contro giganti commerciali, call center evasivi e contratti incomprensibili è un'esperienza fin troppo comune.
Noi siamo qui per ribaltare questa dinamica. La legge vi fornisce diritti precisi e strumenti efficaci per difendervi. Il nostro ruolo è trasformare la vostra giusta rabbia in un'azione legale concreta, assicurandoci che la vostra voce venga ascoltata e i vostri diritti rispettati.
Il Codice del Consumo è un potente scudo a vostra difesa. Spesso, le aziende contano sulla vostra scarsa conoscenza delle regole per negarvi ciò che vi spetta. Noi interveniamo in tutte quelle situazioni in cui i vostri diritti sono stati calpestati.
Ecco alcuni degli ambiti in cui operiamo quotidianamente:
(1) Prodotti non funzionanti: Avete acquistato un'auto, un elettrodomestico o uno smartphone che ha smesso di funzionare? Il venditore si rifiuta di ripararlo o sostituirlo? La legge prevede il vostro diritto alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso. Noi lo facciamo rispettare.
(2) Contratti con clausole vessatorie: Avete concluso un contratto per telefono o online e vi siete ritrovati vincolati a condizioni che non vi erano state spiegate? Analizziamo ogni clausola per individuare pratiche commerciali scorrette e far valere il vostro diritto di recesso o annullare gli addebiti ingiusti.
(3) Bollette pazze e servizi non richiesti: Ricevete fatture esorbitanti per luce, gas o telefono? Vi sono stati attivati servizi che non avete mai chiesto? Contestiamo formalmente gli importi, chiediamo i rimborsi e vi difendiamo dalle pretese illegittime delle compagnie.
Il danno da prodotto difettoso
Nell'economia globale, la fiducia che riponiamo nei prodotti che acquistiamo ogni giorno è un pilastro fondamentale. Ma cosa accade quando questa fiducia viene tradita e un prodotto, anziché portare un beneficio, causa un danno? Per rispondere a questa eventualità, l'Unione Europea ha costruito un avanzato sistema di responsabilità, recepito con precisione in Italia, che pone al centro non la colpa del produttore, ma la sicurezza del prodotto e la protezione del danneggiato.
Il fondamento di questa disciplina è la Direttiva europea 85/374/CEE, un atto normativo che ha armonizzato le legislazioni dei Paesi membri introducendo un principio di responsabilità oggettiva. Ciò significa che il produttore è tenuto a risarcire il danno causato da un suo prodotto difettoso a prescindere da una sua specifica negligenza. La responsabilità sorge per il semplice fatto di aver immesso sul mercato un bene insicuro. L'Italia ha trasposto questa visione nel Codice del Consumo (artt. 114-127), che oggi rappresenta il riferimento normativo per chiunque subisca un danno di questo tipo.
Per garantire la più ampia tutela possibile, la legge delinea una figura di "produttore" molto estesa. La responsabilità non ricade solo sul fabbricante del prodotto finito, ma si allarga a chi ha fornito una sua componente o materia prima, a chi ha apposto il proprio marchio presentandosi come "produttore apparente" e, figura cruciale nel mercato globale, all'importatore che ha introdotto il bene nell'Unione Europea. Qualora questi soggetti non siano identificabili, la responsabilità può ricadere persino sul semplice fornitore.
Il perno della normativa è il concetto di difetto. Un prodotto è considerato difettoso non perché imperfetto, ma quando non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi. Questa valutazione tiene conto di tutte le circostanze, come la chiarezza delle istruzioni, l'uso che ragionevolmente si può prevedere e il momento della sua commercializzazione. Un prodotto non è difettoso solo perché, in seguito, ne è stato lanciato uno più moderno e sicuro.
Quando un tale difetto provoca un danno, la legge stabilisce cosa sia risarcibile. Viene tutelata prima di tutto l'integrità della persona, risarcendo integralmente i danni da morte o lesioni personali. La tutela si estende anche ai beni diversi dal prodotto difettoso, ma a condizione che siano destinati all'uso privato e che il danno superi una franchigia di 387 euro. È importante sottolineare che questa normativa non copre il danno al prodotto difettoso in sé, la cui riparazione o sostituzione rientra invece nel diverso ambito della garanzia per vizi della vendita.
Sebbene la responsabilità sia oggettiva, spetta al danneggiato l'onere di dimostrare in giudizio il nesso che lega tre elementi: il danno subito, il difetto del prodotto e la relazione di causalità diretta tra i due.
La responsabilità del produttore, tuttavia, non è assoluta. Egli può difendersi provando, ad esempio, che il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione o che il prodotto non era destinato al commercio. La causa di esclusione più significativa è il cosiddetto "rischio da sviluppo": il produttore non è responsabile se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche dell'epoca non permetteva ancora di considerare il prodotto come potenzialmente dannoso.
Agire tempestivamente è cruciale. La legge impone due termini stringenti: il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, che decorrono dal giorno in cui il danneggiato ha avuto piena consapevolezza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. Esiste poi un termine di decadenza definitivo di dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto, oltre il quale ogni diritto si estingue, a prescindere da qualsiasi scoperta successiva
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