Risarcimento Danni

Felix Vallotton - Interno con donna in rosso di schiena (1903)
Aree di intervento
(1) Danni all'Immagine e alla reputazione
La reputazione è un bene prezioso. Forniamo tutela legale in tutti i casi di lesione dell'onore e del decoro, con un focus particolare sulla diffamazione a mezzo stampa o tramite canali digitali (social network, siti web). Il nostro obiettivo è ottenere sia la rimozione del contenuto lesivo sia un equo risarcimento per il danno morale e di immagine.
(2) Danni da responsabilità professionale
Un errore commesso da un professionista (ingegnere, commercialista, ecc.) può provocare un significativo danno economico. Assistiamo i nostri clienti nella quantificazione precisa del danno patrimoniale subito e nell'azione di responsabilità volta a recuperare le perdite e a ristabilire l'integrità del loro patrimonio.
(3) Danni di grande entità
Nei casi in cui l'evento lesivo ha conseguenze molto gravi sulla vittima, la nostra assistenza si estende sia alla vittima primaria sia al suo nucleo familiare. Gestiamo con competenza e sensibilità le richieste di risarcimento, curando ogni aspetto del risarcimento, assicurando che anche i prossimi congiunti ricevano il giusto ristoro per il dolore e lo stravolgimento della vita familiare conseguenti al grave danno subito dal loro caro.
Il danno patrimoniale e la sua quantificazione
Quando un illecito – che sia un incidente, un inadempimento contrattuale o un atto di negligenza – causa una perdita economica, si parla di danno patrimoniale. Questo tipo di danno incide direttamente sul patrimonio della vittima, impoverendolo.
Il nostro ordinamento giuridico lo scompone in due categorie distinte ma complementari, la cui corretta identificazione e quantificazione è essenziale per ottenere un risarcimento completo: il danno emergente e il lucro cessante.
Il danno emergente
Il danno emergente rappresenta la diminuzione diretta e immediata del patrimonio della persona danneggiata. È la perdita economica più facile da percepire e documentare, perché consiste in una spesa che si è stati costretti a sostenere o in una perdita di valore di un bene che si possedeva.
In altre parole, è il "denaro che esce" o il "valore che svanisce" a causa dell'illecito.
La sua quantificazione è oggettiva e si basa su prove documentali. Per dimostrarlo sono necessarie, ad esempio, fatture, ricevute e scontrini (es. spese mediche, costi di riparazione di un veicolo), oppure perizie tecniche di stima (es. per valutare il valore di un bene andato distrutto).
Il lucro cessante
Il lucro cessante è una forma di danno più complessa, perché non riguarda una perdita già subita, ma un guadagno che si è perso. Rappresenta la ricchezza che il danneggiato non ha potuto produrre o conseguire a causa dell'illecito.
È il "denaro che non è entrato" e che, con ragionevole probabilità, sarebbe entrato nel patrimonio se l'evento dannoso non fosse mai accaduto. La sua quantificazione non si basa su prove certe, ma su un calcolo presuntivo e probabilistico. Il giudice deve valutare, in via equitativa, quale sarebbe stato il guadagno futuro più probabile della vittima.
Per questa valutazione si utilizzano in particolare: (i) dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti (per stabilire il reddito medio del danneggiato); (ii) contratti di lavoro, accordi commerciali o altri documenti che dimostrino opportunità economiche concrete andate perse. Per i danni permanenti alla persona, si usano invece tabelle statistiche che proiettano la perdita di capacità lavorativa nel tempo.
Mentre il danno emergente si prova con la documentazione di una perdita certa e attuale, il lucro cessante richiede di dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, una concreta e ragionevole probabilità di guadagno futuro che è venuta a mancare.
Il danno non patrimoniale
A differenza del danno patrimoniale, che tocca i beni e il reddito, il danno non patrimoniale colpisce la persona stessa: la sua salute, la sua serenità, la sua capacità di godere della vita. È la lesione di un diritto fondamentale, quello all'integrità psico-fisica e alla dignità.
Quantificare questo danno è un'operazione complessa, perché significa dare un valore economico a qualcosa che, per sua natura, non ha prezzo. Per farlo, la legge e la giurisprudenza hanno sviluppato un sistema basato su punti di invalidità e tabelle di riferimento, che variano a seconda della gravità della lesione.
Danni di Lieve Entità (o "Micropermanenti")
Rientrano in questa categoria le lesioni che comportano un'invalidità permanente compresa tra 1 e 9 punti percentuali. Si tratta dei postumi meno gravi, ma che comunque incidono sulla vita di una persona.
Come si quantificano? La liquidazione è stabilita direttamente dalla legge (art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private) per garantire uniformità di trattamento, soprattutto nei casi di incidenti stradali.
- Valore a "punto fisso": La legge assegna un valore economico crescente per ogni punto di invalidità.
- Correzione per l'età: Il valore del risarcimento diminuisce con l'aumentare dell'età della vittima. La logica è che una persona più giovane dovrà convivere con le conseguenze del danno per un tempo più lungo.
- Danno Morale: La legge prevede la possibilità di un aumento personalizzato sull'importo calcolato, per compensare la sofferenza soggettiva (il dolore, l'ansia) patita. Questo aumento non è automatico, ma deve essere provato e richiesto specificamente.
Oltre al danno permanente, viene ovviamente risarcita anche l'inabilità temporanea, ovvero i giorni di malattia e convalescenza necessari per guarire.
Danni di Grave Entità (o "Macropermanenti")
Quando l'invalidità permanente è pari o superiore al 10%, il danno assume una rilevanza tale da richiedere un sistema di calcolo più articolato e personalizzato. In questo caso, non si applica più la legge sulle micropermanenti, ma si fa riferimento alle Tabelle elaborate dai Tribunali (le più utilizzate a livello nazionale sono quelle del Tribunale di Milano).
Il sistema delle tabelle e il ruolo del Tribunale di Milano
Il codice delle assicurazioni private, negli articoli 138 e 139, ha consacrato il metodo tabellare quale criterio di risarcimento per i danni alla persona derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti. Questo sistema si è progressivamente esteso a tutti i danni alla persona, diventando il riferimento principale per la liquidazione del danno biologico.
Le tabelle del Tribunale di Milano hanno acquisito un ruolo preminente a livello nazionale per diverse ragioni:
- Sono costantemente aggiornate e tengono conto dell'evoluzione giurisprudenziale.
- Forniscono criteri uniformi e prevedibili, garantendo parità di trattamento.
- Sono state progressivamente adottate dalla maggior parte dei tribunali italiani.
- La Corte di Cassazione ne ha riconosciuto l'autorevolezza, raccomandandone l'applicazione.e
Il risarcimento si scompone in due voci principali:
A) Il danno biologico
È la lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale [1]. Rappresenta il danno alla salute che incide sulla capacità di svolgere le normali attività quotidiane e relazionali (fare sport, dedicarsi a un hobby, interagire con gli altri).
Come si quantifica? Le tabelle del Tribunale di Milano assegnano a ogni punto di invalidità (dal 10% in su) un valore economico che cresce in modo più che proporzionale all'aumentare della percentuale. Questo significa che un danno del 20% vale molto più del doppio di un danno del 10%, perché l'impatto sulla vita della persona è esponenzialmente maggiore. L'importo viene modulato in base all'età della vittima: più giovane è il danneggiato, maggiore sarà il risarcimento, poiché dovrà convivere più a lungo con le conseguenze della lesione.
B) Il danno morale
È la sofferenza interiore, soggettiva, il dolore patito a causa del trauma fisico e psicologico. Comprende l'ansia, la depressione, la paura e la tristezza che derivano dall'evento lesivo e dalle sue conseguenze.
È importante comprendere che il danno morale non è una voce autonoma, ma viene liquidato come una personalizzazione del danno biologico. Le Tabelle di Milano prevedono un valore "base" per il danno biologico, che può essere aumentato percentualmente (di solito fino a un massimo del 30%, ma anche oltre in casi eccezionali) per tener conto della specifica sofferenza patita.
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