Danno differenziale: il Tribunale di Napoli applica la nuova Tabella Unica Nazionale

10.09.2025

Una recente sentenza del Tribunale di Napoli affronta la liquidazione del danno iatrogeno con il metodo differenziale, applicando per la prima volta la Tabella Unica Nazionale (TUN). La pronuncia si sofferma anche sulla domanda per violazione del consenso informato, rigettandola in presenza di un modulo che specificava, tra le complicanze, proprio quella verificatasi, offrendo importanti spunti per la gestione del contenzioso in materia sanitaria.

 Henri Gervex, Prima dell'operazione (1887)

La sentenza n. 2137/2025 del Tribunale di Napoli in data 3 marzo 2025, si segnala per la lucidità con cui affronta alcuni dei temi più dibattuti nell'ambito della responsabilità medica. La decisione analizza con rigore il calcolo del danno iatrogeno, la tutela del consenso informato e, soprattutto, segna una delle prime applicazioni pratiche della nuova Tabella Unica Nazionale (TUN).

La vicenda e la liquidazione del "danno differenziale"

Il caso riguarda una paziente che, a seguito di un intervento per sindrome del tunnel carpale eseguito non a regola d'arte, subiva un peggioramento delle sue condizioni. La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) ha accertato la responsabilità dei sanitari, quantificando il danno biologico permanente complessivo nella misura del 10%. Tuttavia, i consulenti hanno precisato che una quota di invalidità del 4,5% sarebbe comunque residuata anche in caso di intervento eseguito correttamente. Il danno effettivamente imputabile all'errore medico (c.d. danno iatrogeno) è stato quindi identificato nel differenziale del 5,5%. (Sentenza del Tribunale di Napoli, 3 marzo 2025, n. 2137).

Il Giudice ha correttamente applicato il principio del "danno differenziale", come cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6341/2014). Ai fini della liquidazione, non ha operato una mera sottrazione algebrica tra le percentuali, ma ha seguito un percorso più rigoroso: ha prima calcolato il valore monetario corrispondente all'invalidità complessiva del 10%, per poi sottrarre da esso il valore monetario dell'invalidità "ineliminabile" del 4,5%. La somma risultante (€ 14.588,02) rappresenta l'esatto ammontare del risarcimento per il danno iatrogeno.

L'elemento di maggiore novità della pronuncia è il criterio utilizzato per la monetizzazione del danno. Il Tribunale ha infatti dichiarato di applicare la Tabella Unica Nazionale introdotta con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12. Questa scelta segna un momento significativo, poiché avvia concretamente quel processo di uniformazione dei risarcimenti su tutto il territorio nazionale, superando finalmente il sistema delle tabelle elaborate dai singoli tribunali.

Di grande interesse è anche la decisione sulla domanda di risarcimento per violazione del consenso informato. Il Tribunale ha respinto tale richiesta, valorizzando la completezza del modulo fatto sottoscrivere alla paziente prima dell'operazione. Decisivo, secondo il giudice, è stato il fatto che il documento non fosse generico, ma elencasse in modo specifico, tra le possibili complicanze, proprio le "lesioni dei nervi adiacenti che potrebbe causare alterazioni della sensibilità o della forza, o dolore all'arto". La presenza di questa dicitura ha reso l'informazione adeguata e ha permesso di ritenere che la paziente fosse stata messa in condizione di scegliere consapevolmente, neutralizzando così la pretesa risarcitoria per lesione del diritto all'autodeterminazione.