"Genitore sociale" contro "genitore biologico": la Cassazione tutela la continuità affettiva del bambino
La sentenza n. 16242 del 17 giugno 2025 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione stabilisce che l'adozione da parte del genitore intenzionale è possibile anche in assenza del consenso della madre biologica, aprendo a un'interpretazione più concreta del concetto di genitorialità, soprattutto in famiglie non tradizionali. La sentenza sottolinea che l'interesse del minore non coincide con la permanenza in un nucleo familiare unito, ma con la possibilità di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, anche in presenza di elevata conflittualità.

Simeon Solomon, Saffo e Erinna (1864)
Immaginiamo una coppia che decide di avere un figlio. Un progetto di vita condiviso, un desiderio che si realizza. Poi, la coppia si separa. Uno dei due è il genitore biologico, l'altro è il cosiddetto "genitore sociale" (o "genitore d'intenzione"), che ha cresciuto, amato e accudito il bambino fin dal primo giorno. Cosa succede se, al momento di formalizzare il legame di filiazione attraverso l'adozione, il genitore biologico cambia idea e dice "no"?
Questo "no" è un veto insuperabile? Può cancellare anni di vita familiare condivisa? A questa domanda, tanto delicata quanto attuale, ha dato una risposta chiara la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 16242 del 17 giugno 2025.
Il superiore interesse del minore
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguardava proprio una coppia di donne che, dopo aver realizzato un progetto di genitorialità tramite procreazione medicalmente assistita all'estero, si era separata. La madre biologica, in un secondo momento, si era opposta alla richiesta di adozione del figlio da parte della sua ex partner.
La Cassazione, nel confermare la validità dell'adozione, ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: ogni decisione deve essere guidata dal superiore e preminente interesse del minore.
Questo significa che il consenso o il dissenso del genitore biologico non è un atto di potere assoluto. Al contrario, deve essere attentamente vagliato dal giudice per verificare se sia, a sua volta, espresso nell'interesse del bambino.
Quando il "no" è ragionevole (e quando non lo è)
Secondo la Corte, il rifiuto dell'assenso all'adozione da parte del genitore biologico può essere considerato ragionevole solo a una condizione: che sia motivato dall'interesse del minore . Ciò accade, ad esempio, quando tra il bambino e il genitore d'intenzione non si è mai creato quel legame affettivo e di cura che è il presupposto fondamentale di ogni rapporto genitoriale .
Se, al contrario, tale relazione esiste ed è consolidata – fatta di abitudini quotidiane, sostegno, affetto e cura – allora il "no" del genitore biologico non è giustificato . Non può essere dettato dalla crisi della coppia o da una mera discrezionalità, perché questo significherebbe anteporre le dinamiche degli adulti ai bisogni del bambino .
La tutela della continuità affettiva
La decisione della Cassazione protegge la stabilità e la continuità affettiva del minore. Negare l'adozione in questi casi significherebbe, di fatto, cancellare con un tratto di penna una delle due figure genitoriali di riferimento del bambino, lasciando il genitore d'intenzione senza alcun riconoscimento legale del suo ruolo, nonostante abbia partecipato fin dall'inizio al progetto genitoriale .
Il giudice, pertanto, è chiamato a una valutazione concreta e non astratta, basata sulla realtà dei fatti e sulla qualità del legame esistenziale che si è instaurato . Un approccio che si allontana da un'eccessiva enfasi sul mero dato biologico (il cosiddetto "neobiologismo") per concentrarsi su ciò che realmente costruisce una famiglia: la cura e l'amore quotidiano .
In conclusione, questa sentenza non fa che ribadire un concetto essenziale: nel diritto di famiglia, e in particolare quando sono coinvolti dei minori, non esistono diritti potestativi assoluti. Esiste, invece, il dovere di tutti – genitori e giudici – di cercare e attuare la soluzione che realizzi nel modo più completo il benessere del bambino, garantendogli il diritto di mantenere i legami affettivi che sono fondamentali per la sua crescita serena.