Risarcimento Danni

Il danno patrimoniale

Quando un illecito – che sia un incidente, un inadempimento contrattuale o un atto di negligenza – causa una perdita economica, si parla di danno patrimoniale. Questo tipo di danno incide direttamente sul patrimonio della vittima, impoverendolo.

Il nostro ordinamento giuridico lo scompone in due categorie distinte ma complementari, la cui corretta identificazione e quantificazione è essenziale per ottenere un risarcimento completo: il danno emergente e il lucro cessante.

Il danno emergente

Il danno emergente rappresenta la diminuzione diretta e immediata del patrimonio della persona danneggiata. È la perdita economica più facile da percepire e documentare, perché consiste in una spesa che si è stati costretti a sostenere o in una perdita di valore di un bene che si possedeva.

In altre parole, è il "denaro che esce" o il "valore che svanisce" a causa dell'illecito.

La sua quantificazione è oggettiva e si basa su prove documentali. Per dimostrarlo sono necessarie, ad esempio, fatture, ricevute e scontrini (es. spese mediche, costi di riparazione di un veicolo), oppure perizie tecniche di stima (es. per valutare il valore di un bene andato distrutto).

Il lucro cessante

Il lucro cessante è una forma di danno più complessa, perché non riguarda una perdita già subita, ma un guadagno che si è perso. Rappresenta la ricchezza che il danneggiato non ha potuto produrre o conseguire a causa dell'illecito.

È il "denaro che non è entrato" e che, con ragionevole probabilità, sarebbe entrato nel patrimonio se l'evento dannoso non fosse mai accaduto. La sua quantificazione non si basa su prove certe, ma su un calcolo presuntivo e probabilistico. Il giudice deve valutare, in via equitativa, quale sarebbe stato il guadagno futuro più probabile della vittima.

Per questa valutazione si utilizzano in particolare: (i) dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti (per stabilire il reddito medio del danneggiato); (ii) contratti di lavoro, accordi commerciali o altri documenti che dimostrino opportunità economiche concrete andate perse. Per i danni permanenti alla persona, si usano invece tabelle statistiche che proiettano la perdita di capacità lavorativa nel tempo.

Mentre il danno emergente si prova con la documentazione di una perdita certa e attuale, il lucro cessante richiede di dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, una concreta e ragionevole probabilità di guadagno futuro che è venuta a mancare.

Il danno non patrimoniale

A differenza del danno patrimoniale, che tocca i beni e il reddito, il danno non patrimoniale colpisce la persona stessa: la sua salute, la sua serenità, la sua capacità di godere della vita. È la lesione di un diritto fondamentale, quello all'integrità psico-fisica e alla dignità.

Quantificare questo danno è un'operazione complessa, perché significa dare un valore economico a qualcosa che, per sua natura, non ha prezzo. Per farlo, la legge e la giurisprudenza hanno sviluppato un sistema basato su punti di invalidità e tabelle di riferimento, che variano a seconda della gravità della lesione.

Danni di lieve entità (o micropermanenti)

Rientrano in questa categoria le lesioni che comportano un'invalidità permanente compresa tra 1 e 9 punti percentuali. Si tratta dei postumi meno gravi, ma che comunque incidono sulla vita di una persona.

Come si quantificano? La liquidazione è stabilita direttamente dalla legge (art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private) per garantire uniformità di trattamento, soprattutto nei casi di incidenti stradali.

- Valore a "punto fisso": la legge assegna un valore economico crescente per ogni punto di invalidità.

- Correzione per l'età: il valore del risarcimento diminuisce con l'aumentare dell'età della vittima. La logica è che una persona più giovane dovrà convivere con le conseguenze del danno per un tempo più lungo.

La legge prevede la possibilità di un aumento personalizzato sull'importo calcolato, per compensare la sofferenza soggettiva (il dolore, l'ansia) patita. Questo aumento non è automatico, ma deve essere provato e richiesto specificamente.

Oltre al danno permanente, viene ovviamente risarcita anche l'inabilità temporanea, ovvero i giorni di malattia e convalescenza necessari per guarire.

Danni di grave entità (o macropermanenti)

Quando l'invalidità permanente è pari o superiore al 10%, il danno assume una rilevanza tale da richiedere un sistema di calcolo più articolato e personalizzato. Per decenni, la quantificazione del danno non patrimoniale è stata lasciata alla valutazione equitativa del singolo giudice, creando forti disparità di trattamento in tutta Italia. Per garantire maggiore uniformità, i tribunali hanno iniziato a elaborare delle "tabelle" con valori monetari standard. 

Le Tabelle del Tribunale di Milano sono diventate il punto di riferimento nazionale, riconosciute anche dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, nel tempo sono emerse criticità e altri tribunali, come quello di Roma, hanno proposto sistemi alternativi, ritenuti più equi per i danni più gravi. Questa "competizione" tra tabelle ha generato nuova incertezza.

Per porre fine a questa situazione, il Governo è intervenuto con il d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, introducendo finalmente la Tabella Unica Nazionale (TUN). Questo strumento ha lo scopo di creare un criterio di liquidazione unico e valido su tutto il territorio nazionale per le lesioni di non lieve entità (dal 10% di invalidità in su), derivanti da sinistri stradali e responsabilità sanitaria.

La TUN stabilisce un valore monetario per ogni punto di invalidità, che varia in base a tre fattori principali:

  1. Gravità della lesione: il valore del punto aumenta con l'aumentare della percentuale di invalidità.
  2. Età della vittima: il valore diminuisce al crescere dell'età.
  3. Sofferenza morale: il giudice può aumentare il valore base applicando un coefficiente per personalizzare il risarcimento in base al dolore patito.

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